Avvocati penalisti specializzati in estradizione internazionale

AVVOCATI PENALISTI SPECIALIZZATI - ESTRADIZIONI: Stati Uniti Canada Regno Unito Inghilterra Regno Unito Germania

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La consegna in un paese straniero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di pene detentive o altra misura restrittiva della libertà personale può avvenire solo attraverso l'estradizione.

L'espulsione si distingue dall'estradizione e - se il cittadino straniero non rispetta l'obbligo di lasciare - l'espulsione forzata da parte della polizia. Questa misura di polizia straniera è adottata nell'interesse della sicurezza del paese di residenza, senza alcuna richiesta da parte di uno Stato terzo.



Nel contesto di più richieste di estradizione, il ministro della grazia e della giustizia stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine, egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di ricevimento delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona ricercata e della possibilità di rievocazione da Stato richiedente in un altro Stato.

La disposizione del paragrafo 1 non si applica quando l'estradato, avendo avuto l'opportunità, non ha lasciato il territorio dello Stato a cui è stato servito dopo quarantacinque giorni dopo il suo rilascio finale o, dopo averlo lasciato, volontariamente restituito a lui.

Il Ministro può anche sottoporre l'estradizione ad altre condizioni che ritiene appropriate.

Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialità e qualsiasi altra condizione che possa essere applicata.

Documenti a supporto dell'applicazione?

L'estradizione è consentita solo sulla base di una domanda a cui è allegata una copia della misura restrittiva della libertà personale o della pena detentiva che ha dato origine alla domanda.

È necessario allegare alla domanda:

1.    una relazione sui fatti addebitati alla persona a cui è chiesta l'estradizione, indicando l'ora e il luogo di commissione dei fatti e la loro qualificazione giuridica;

2.    (b) il testo delle disposizioni giuridiche applicabili, che indica se la richiesta di estradizione è soggetta alla pena di morte e, in tal caso, quale assicurazione lo Stato richiedente fornisce la punizione non sarà imposta o, se già commesso, non verrà eseguita;

3.    (c) i dati di marcatura e ogni altra informazione che possa determinare l'identità e la nazionalità della persona a cui viene chiesta l'estradizione.

La competenza a decidere spetta all'ordine di appello presso la corte d'appello nel cui distretto il convenuto o la persona condannata ha la residenza, il domicilio o il domicilio nel momento in cui la richiesta di estradizione viene presentata al ministro di grazia e di giustizia o al tribunale del ricorso che ha ordinato la detenzione provvisoria prevista dall'articolo 715 o dalla corte d'appello il cui presidente ha previsto la convalida dell'arresto previsto dall'articolo 716. Se la competenza non può essere determinata secondo le modalità indicate, corte d'appello di Roma.


A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente può intervenire nel procedimento dinanzi alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione essendo rappresentato da un avvocato abilitato a sponsorizzare dinanzi all'autorità giudiziaria italiana.
Quando riceve una richiesta di estradizione da un paese straniero, il ministro della grazia e della giustizia lo trasmette insieme ai documenti allegati al Procuratore generale presso la corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 701, paragrafo 4, a meno che non lo ritenga opportuno respinta.


A meno che non sia già previsto dall'articolo 717, il Procuratore generale, al ricevimento della domanda, deve fornire all'interessato l'aspetto della persona interessata per identificarlo e ottenere il consenso all'estradizione. Alla persona interessata viene consigliato di essere assistito da un difensore dell'ufficio, ma può nominare uno di quelli fidati. Il difensore ha il diritto di assistere alla prestazione di cui è stato informato almeno ventiquattro ore prima.


Il Procuratore generale richiede alle autorità straniere, attraverso il ministro della grazia e della giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie.
Il Procuratore Generale, entro tre mesi dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta di estradizione, sottopone alla corte d'appello la requisizione.
La requisizione è depositata presso la corte d'appello, insieme agli atti e alle cose sequestrate.

Il Registro si prenderà cura della notifica dell'avviso di deposito alla persona a cui è richiesta l'estradizione, al suo difensore e a qualsiasi rappresentante dello Stato richiedente che, entro dieci giorni, ha il diritto di dare un'occhiata e di estrarre una copia della richiesta e agisce, oltre a esaminare le cose sequestrate e presentare memorie.


Alla scadenza del termine previsto all'articolo 703, paragrafo 5, il presidente della Corte stabilisce l'udienza della decisione con decreto da notificare al procuratore generale e di notificare la persona a cui è richiesta l'estradizione, il suo difensore e, rappresentante dello Stato richiedente, almeno dieci giorni prima, in caso di nullità. Deve anche nominare un difensore dell'ufficio per la persona privata. Fino a cinque giorni prima dell'udienza, i ricordi possono essere inviati alla cancelleria.


Il tribunale decide con una sentenza nella Camera degli avvocati sull'esistenza delle condizioni per estendere la richiesta di estradizione, dopo aver preso le informazioni e reso le conclusioni ritenute necessarie e dopo aver sentito il pubblico ministero, il convenuto e, se appaiono, persona a cui sono richieste la richiesta di estradizione e il rappresentante dello Stato richiedente.


Quando non vi è accordo o diversamente, la corte d'appello pronuncia una sentenza favorevole all'estradizione se vi sono gravi segni di colpevolezza o se vi è una sentenza irrevocabile di condanna e se, nello stesso caso, la persona a cui è contestata estradizione, non vi è alcun procedimento penale o nessuna sentenza irrevocabile nello Stato.