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L'art. 74 del DPR 309/90 prevede e punisce la promozione, la costituzione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento e la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti.
Le maggiori difficoltà incontrate al processo, con riferimento al reato p. e p, dall'art. 74 del DPR 309/90 è relativo alla delimitazione di comportamenti punibili e all'individuazione del confine tra la concorrenza nel singolo (e se del caso) commessa nel comportamento illecito e la partecipazione al collegio elettorale.
Con particolare riguardo al traffico di droga, abbiamo identificato alcune delle più recenti sentenze della Corte Suprema che hanno cercato di stabilire i principi guida per i giudici di merito per l'identificazione procedurale del caso di cui all'arte . 74 del DPR 309/90 e determinare l'eventuale responsabilità dei singoli partecipanti.
Gli approcci più significativi e duraturi alla giurisprudenza derivano dalla motivazione della setta della Corte penale. 07 luglio 2011 n. 30463, secondo cui: "Sulla base della figura dell'associazione a scopo di traffico di stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74) un accordo può essere identificato per formare una struttura permanente in cui i singoli associati diventano parte di un tutto, ciascuno all'interno dei compiti affidati o affidati, per impegnare una serie indefinita di D.P. n. 309 del 1990, ex art. 73, preordinato per la vendita o il traffico di droga.
L'associazione basata sulla droga per il traffico di droga esiste non solo nel caso di comportamenti paralleli creati da persone che condividono lo stesso interesse a ottenere profitti tramite il traffico di droga, ma anche nel caso di un legame duraturo che accompagna il farmaco compratore di stupefacenti agli acquirenti, che ricevono in modo continuativo per introdurli nel mercato dei consumatori, non ostacolando la costituzione del collegio elettorale associativo e la realizzazione dello scopo comune o della diversità del fine personale o della diversità dei profitti, un contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipanti propongono di ottenere dalla condotta dell'intera attività criminale ".
La Cassazione con il giudizio n. 6990 del 13 febbraio 2014. Sentenza emessa sull'esito di un procedimento avviato al fine di accertare la responsabilità di un uomo già condannato in primo grado alla pena di otto anni, dieci e venti giorni di reclusione per il reato ivi istituito, di partecipazione ad un'associazione finalizzata al commercio internazionale di sostanze stupefacenti importate in Italia dalla Repubblica Dominicana e, quindi, per la violazione dell'art. 110 cp, e 73 e 74 d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309.
In effetti, la diversità del fine personale non è affatto ostinata alla realizzazione dello scopo comune, che è quello di sviluppare il commercio di droga per ottenere profitti sempre maggiori. Né l'associazione criminale può essere prevenuta dalla diversità dell'utilità che i singoli partecipanti propongono di derivare, o da un contrasto con gli interessi economici di essi, poiché né l'una né l'altra ostacolano la costituzione e la persistenza del vincolo associativo.
È importante, come nella fattispecie, che la persona che agisce come acquirente sia permanentemente disponibile a ricevere le sostanze assumendo così una funzione continua che trascende il significato negoziale delle singole transazioni per costituire un elemento della complessa struttura che facilita la condotta dell'intera attività criminale (Sezioni 5, 10077/1997)
Si tratta di un reato penale di giurisdizione penale (5) del Collegiate Tribunal (articolo 33a) di natura procedurale (articolo 50 c.p.p.) in cui sono consentite misure precauzionali di detenzione e arresto, altre misure di salvaguardia personale come la custodia in carcere e gli arresti domiciliari.
Per completezza, si precisa che, secondo la giurisprudenza più recente, il reato in questione può essere definito anche dall'applicazione della pena su richiesta del soggetto (il cosiddetto "motivo") per l'ipotesi di associazioni finalizzate alla commissione dei fatti smaltire sostanze stupefacenti di lieve entità. (Sentenza penale, sezione VI, n. 42639 del 19 novembre 2007).
Il trattamento sanzionatorio per il reato in esame, che costituisce uno dei reati più gravi nell'attuale ordinamento giuridico, è quello della reclusione non meno di vent'anni nel caso in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più reati tra loro previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309/90. Invece, la mera partecipazione all'associazione per il traffico illecito di droghe o psicofarmaci è punita con la reclusione non inferiore a dieci anni.
In qualsiasi momento la persona a cui viene chiesta l'estradizione può essere soggetta a misure coercitive su richiesta del ministro di grazia e giustizia. Allo stesso modo, in qualsiasi momento, su richiesta del ministro di grazia e giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle parti pertinenti del reato per il quale è richiesta l'estradizione.
Nell'applicazione delle misure coercitive, si tiene conto, in particolare, della necessità di garantire che la persona a cui viene chiesta l'estradizione non eluda alcuna consegna. Quando è stata applicata una misura coercitiva in conformità degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte d'appello adotta, non appena possibile e in ogni caso entro cinque giorni dall'esecuzione della misura o dalla convalida di cui all'articolo 716, della persona e raccoglie qualsiasi consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale.
Al fine di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, il presidente della corte d'appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia nominando un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 3, che lo difende. deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima della data fissata per i compiti sopra indicati e ha il diritto di assisterti.