Sottrazione internazionale di minori: Stati Uniti Canada Regno Unito Inghilterra Regno Unito Germania Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Danimarca Spagna Estonia Finlandia Francia Grecia Ungheria Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Romania Svezia Colombia Messico Costa Rica Repubblica Dominicana Ecuador Perù El Salvador Guatemala Haiti Honduras Nicaragua Panama Belize Cile Brasile Marocco Algeria Tunisia.
L'articolo 574 bis del codice penale è il risultato non solo di forti sforzi da parte del Parlamento europeo per migliorare i requisiti normativi alla luce dei matrimoni misti, ma anche uno strumento volto a colmare le lacune normative rappresentate dall'articolo 573 , 574 e 575 del codice penale, nonché un vizio procedurale negli articoli 321 e 55 del codice del rito.
Affinché la Corte di Cassazione possa stabilire il reato di cui all'articolo 574 bis del codice penale, è necessario che il rapimento sia l'annullamento della responsabilità a lungo termine per la responsabilità genitoriale; questo orientamento è stato adottato dalla Quarta Sezione della Corte Suprema con sentenza n. 22911 del 19 febbraio 2013.
Questo è un reato comune riscontrato dall'incisivo "Chiunque", ma dove l'agente è un genitore del minore, la sentenza comporta la sospensione della responsabilità genitoriale. Dalla lettura di questo articolo non è rilevante che il bambino abbia acconsentito, ma è opportuno osservare come nel secondo paragrafo, si traduce in una riduzione della pena laddove il consenso è fornito da una persona poco frequente, cioè da chi ha trascorso quattordici anni, ma ancora non diciotto, per esempio, per quest'ultimo caso, da sei mesi a tre anni, contrariamente a quello fissato per l'infraquattordicenne, che è punibile con una pena da uno a quattro anni. Un'attenzione particolare deve essere rivolta all'errore relativo all'età del bambino, che esiste solo laddove è oggettivamente dimostrabile.
Mentre la legge 94 del 2009 era innovativa introducendo una nuova protezione per i minorenni rapiti, dall'altra, la legge 193 del 9 agosto 2013, prevedeva l'inefficienza dal punto di vista precauzionale, dal momento che la suddetta legge ha alzò la soglia della reclusione in carcere e degli arresti domiciliari per quei crimini con non meno di una pena massima a cinque anni.
Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla procedura di rimpatrio del bambino rapito dal paese in cui ha la residenza abituale, che secondo la giurisprudenza di Piazza Cavour è il luogo in cui il bambino svolge non solo la sua vita quotidiana ma anche il luogo in cui concentrarsi sui legami affettivi.
Questa è una procedura in cui gli hub normativi sono rappresentati dalla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 e dal Regolamento dell'Unione Europea del 2003 n.2201.
La convenzione dell'Aja mira a ripristinare una situazione antefatti attraverso una procedura di emergenza; mentre il regolamento dell'Unione europea è competente per le questioni relative al riconoscimento, all'esecutività e alla competenza della responsabilità genitoriale.
La procedura di rimpatrio è di due tipi a seconda che il paese in cui è condotto il minore aderisca o non aderisca alla convenzione dell'Aia o al regolamento interno dell'Unione europea.
Nel caso in cui il paese in cui il minore è stato detenuto o effettuato sia stato ammesso alla Convenzione o ai Regolamenti (compresa l'Italia), la parte legittima ha il diritto di presentare una richiesta di rimpatrio al Ministero della Giustizia delle Minoranze presso il Ministero della Giustizia Giustizia o Direzione Generale per gli Italiani all'estero e Politiche migratorie presso il Ministero degli Affari Esteri, con il supporto delle attività del Ministero della Giustizia; è legittimo osservare che il soggetto legittimo può essere non solo il genitore a cui è stato portato via il bambino, ma anche qualsiasi altra persona fisica, istituzione o corpo, che eserciti una custodia cautelare nei confronti del minore e che dimostri che il minore è stato trasferito o detenuti all'estero a seguito della violazione del diritto di affidamento; è inoltre importante sottolineare che il Dipartimento per la giustizia delle minoranze presso il Ministero della giustizia e la Direzione generale per gli italiani all'estero e le Politiche migratorie presso il Ministero degli Affari esteri rappresentano le autorità delle istituzioni centrali indicate dalla Convenzione dell'Aja per l'Italia.
Se, tuttavia, il minorenne detenuto o compiuto si trova in un paese non aderente alla Convenzione o ai Regolamenti, è necessario che la persona legittima, per ottenere informazioni e contatti con le autorità consolari, faccia necessariamente riferimento alla Direzione Generale per gli italiani all'estero presso il Ministero degli Affari Esteri, o dove il soggetto legittimo non risiede in Italia, devono ricorrere alla rappresentanza diplomatico-consolare.
Nel caso in cui la procedura formale sia respinta, è possibile stabilire la procedura disciplinata dal regolamento dell'Unione europea che intende avviare un procedimento dinanzi al giudice dello Stato in cui risiede il minore. È una procedura in base alla quale si nega il rimpatrio e tutta la documentazione deve essere trasmessa al Giudice dello Stato in cui risiede il minore, e quest'ultimo è rinviato alle parti per fare le loro conclusioni entro un periodo perentorio oltre il quale non verrà presentata alcuna attività; al contrario, quando le parti sono coinvolte, la controversia viene risolta nel merito con una sentenza immediatamente esecutiva in tutti gli Stati membri.
È lecito osservare che non vi è alcun trasferimento di giurisdizione da parte del Giudice del luogo in cui il minore è trasferito o detenuto presso il luogo in cui risiede solo se il minore ha cambiato il suo luogo di residenza nel luogo in cui è trasferito o detenuto e il genitore padre non ha se non avviene il rapimento, o se il bambino è completamente integrato nel luogo in cui è stato trasferito o detenuto.