Assistenza legale internazionale - ESTRADIZIONE, TRASPORTO E TRASFERIMENTO DETENUTI DALL’ESTERO: Stati Uniti Canada Regno Unito Inghilterra Regno Unito Germania Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Danimarca Spagna Estonia Finlandia Francia Grecia Ungheria Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Romania Svezia Colombia Messico Costa Rica Repubblica Dominicana Ecuador Perù El Salvador Guatemala Haiti Honduras Nicaragua Panama Belize Cile Brasile Marocco Algeria Tunisia.
Il Codice sanziona il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sugli standard stabiliti nell'undicesimo libro (articolo 696 cp.p.) 705/2 c.p.p. identifica alcune condizioni la cui presenza è assolutamente libera, indipendentemente dal fatto che esista o meno una convenzione tra gli stati, per concedere l'estradizione.
La garanzia giudiziaria fornita dal nostro sistema passivo di estradizione non riguarda solo il rispetto delle disposizioni della legge oggettiva che regola la relazione, ma anche la protezione del diritto fondamentale della persona umana alla libertà e alla sicurezza; questo diritto non può essere compresso se non nei casi e nei modi previsti dalla legge. Se così non fosse, l'estradizione sarebbe risolta in un sistema giuridico per violare la libertà e la sicurezza dell'individuo, laddove la procedura di garanzia giudiziaria persegue, nel rispetto di tale diritto, proprio per impedire che l'istituzione venga distorta per il suo scopo come una forma necessaria di cooperazione giudiziaria internazionale, nei casi e nei modi predeterminati dalla legge.
Che cosa dice il codice di procedura penale?
Articolo 705/2 cp fornisce un cd. "clausola di salvaguardia comune" in materia di estradizione passiva, convenzionale, extraconvenzionale, procedurale o esecutiva, in quanto fornisce una serie di presupposti in cui, tuttavia, la Corte di Appello pronuncia una sentenza contro l'estradizione.
Articolo 705/2 cp essenzialmente riproduce quelle norme della consueta legge internazionale sui diritti umani che hanno acquisito un carattere vincolante, essendo riconosciute dalla stessa legge internazionale poliziesca: il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, il divieto di discriminazione, il divieto di violare i principi fondamentale del processo equo (compresa la presunzione di innocenza) e il divieto di detenzione arbitraria.
Quali sono I diritti fondamentali?
La verifica richiesta dalla disposizione in questione consiste essenzialmente nell'analisi se la legge dello Stato richiedente e la sentenza relativa all'estradatore assicurano il rispetto dei diritti fondamentali alla luce delle garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
Inoltre, la giurisprudenza sulla legalità ha ripetutamente espresso il principio secondo cui la condizione per l'estradizione del pericolo di violazione dei diritti fondamentali funziona solo nel caso in cui risulti da una scelta legislativa o solo di fatto dello Stato richiedente, indipendentemente dalle contingenze straniere e orientamenti istituzionali e non tenendo conto di quelle situazioni in cui è possibile una tutela legale (Cass. 6/6 dicembre 2013, Neledva, 6 marzo 2013, n. 10905, Bishara Meged, 24 maggio 2006, n. 21985, Raduef, 26 aprile 2006, 2004 n. 26900, Martinez, 18 novembre 1998, n. 3702, Frederik).
Un'ulteriore restrizione giurisprudenziale del principio enunciato nella norma in esame è se la valutazione dell'esistenza della predetta causa non possa, nella fattispecie. Anche la "situazione di violenza endemica" deve essere effettivamente suscettibile, con un ragionevole grado di probabilità, di riverberare i suoi effetti sull'estradizione e causargli un concreto rischio di essere sottoposta a trattamenti che costituiscono una violazione dei suoi diritti fondamentali, la denuncia da parte di organizzazioni e organismi internazionali di occasionali episodi di persecuzione e discriminazione segnalati in modo tale da non essere considerati come peculiari di un Sistema.
Infine, per quanto riguarda l'estradizione verso l'estero, il divieto di pronunciamento favorevole laddove vi sia motivo di ritenere che l'estradizione sarà soggetta a atti persecutori o discriminatori oa trattamenti crudeli, inumani o degradanti o comunque costituenti atti la violazione di uno dei diritti fondamentali della persona non funziona anche se, in presenza di informazioni sulla violazione di tali diritti derivanti da una diffusa e grave situazione di violenza endemica all'interno del sistema carcerario di Stato richiedente, le autorità di tale Stato offrono specifiche assicurazioni in merito alla presentazione del "consegnato" a un trattamento diverso da quello previsto nel circuito carcerario ordinario, che esclude radicalmente la possibilità di essere sottoposti a maltrattamenti di qualsiasi natura.
Casi discriminatori durante l'estradizione?
La lettera (c) dell'art. 705/2 c.p.p. riproduce la clausola di non discriminazione "prevista in varie convenzioni internazionali, come nell'articolo 3.2 della Convenzione europea sull'estradizione, con un ulteriore allargamento dei diritti fondamentali che possono essere identificati sulla base della Costituzione, la Convenzione europea sulla diritti umani e Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Il riconoscimento dello status di rifugiato politico previsto dalla Convenzione di Ginevra è un formidabile esempio di elemento che può rendere la persecuzione considerata più integrata.
Sebbene non esista ancora alcuna area europea di asilo e quindi nessuna clausola di riconoscimento reciproco, è chiaro che la conversione in uno Stato costituisce una base fattuale che consente ai rifugiati di riconoscere il loro diritto di asilo in tutti gli Stati che è stato raggiunto in uno solo: e questo principio può essere dedotto dalle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra, il principale strumento internazionale in materia di diritto d'asilo.
La Convenzione di Ginevra era, come è noto, intesa a proteggere, subito dopo la seconda guerra mondiale, quei soggetti sottoposti a specifiche persecuzioni per ragioni individuate in determinate categorie: razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo punti di vista sociali o politici.