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Arresto, custodia e latitanza

Custodia cautelare sofferta all'estero: come si calcola nella pena

Come si calcola nella pena

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A cura dell'Avv. Francesco Gargiulo · Aggiornato il · 1957 parole

Risposta breve

La custodia sofferta all'estero in attesa di estradizione o consegna viene computata in Italia. L'art. 722 c.p.p. la considera custodia cautelare ai fini dei termini, e l'art. 657 c.p.p. la scomputa dalla pena da eseguire in base alla fungibilità. La difesa deve documentare le date di inizio e fine e chiedere il computo al giudice dell'esecuzione.

Custodia cautelare sofferta all'estero: come si calcola nella pena: i passi da seguire in sintesi
I passi da seguire: Custodia cautelare sofferta all'estero: come si calcola nella pena
Indice della pagina
  1. Che cosa significa computo della custodia sofferta all'estero?
  2. Cosa prevede l'art. 722 c.p.p.?
  3. Come funziona lo scomputo della pena con l'art. 657 c.p.p.?
  4. E se la persona è stata consegnata con un mandato d'arresto europeo?
  5. Quali documenti servono per provare il periodo estero?
  6. Quali casi sono dubbi o controversi?
  7. Cosa fare subito
  8. Errori da evitare
  9. Caso pratico (esempio illustrativo)
  10. Quando contattare l'avvocato

La custodia sofferta all'estero e il suo computo interessano chi è stato arrestato in un altro Paese su richiesta italiana, o in vista di una consegna, e poi processato o condannato in Italia. Il tempo trascorso in carcere all'estero non è tempo perso: la legge italiana lo conta ai fini dei termini di custodia e della pena. Occorre però saperlo provare e chiederlo.

Che cosa significa computo della custodia sofferta all'estero?

Il computo è l'operazione con cui il periodo di privazione della libertà trascorso all'estero viene considerato come periodo di custodia cautelare o di pena già scontata in Italia. Serve a evitare che la persona sconti due volte lo stesso tempo, e si applica quando la detenzione è collegata al procedimento italiano.

Il fondamento sta nel principio di libertà personale, tutelato dall'art. 13 della Costituzione, e in quello di fungibilità tra custodia e pena. Quando la persona viene consegnata all'Italia, il periodo di detenzione trascorso all'estero per ottenere la consegna è un tempo di privazione della libertà riferibile al processo italiano.

Il computo opera in due direzioni. Durante il processo incide sui termini massimi di custodia cautelare. Dopo la condanna definitiva incide sulla pena da eseguire, riducendola del periodo già sofferto.

Cosa prevede l'art. 722 c.p.p.?

L'art. 722 c.p.p. disciplina il computo della custodia cautelare subita all'estero in esecuzione di una domanda di estradizione presentata dall'Italia. Il periodo viene considerato come custodia cautelare sofferta in Italia, con effetti sulla durata massima delle misure e sulla pena eventualmente inflitta.

La norma si colloca nel Libro XI del codice, dedicato ai rapporti con le autorità straniere, e riguarda l'estradizione attiva, cioè quella chiesta dall'Italia. Per l'estradizione attiva si vedano le pagine sull'estradizione attiva e sull'estradizione passiva per il confronto con quella richiesta all'Italia.

La difesa deve ricordare che il computo non è automatico nella pratica: il pubblico ministero e il giudice possono sbagliare le date, soprattutto quando la detenzione è stata frammentata in più periodi o in più Stati. Il controllo dell'ordine di esecuzione è quindi essenziale.

Come funziona lo scomputo della pena con l'art. 657 c.p.p.?

L'art. 657 c.p.p. impone al pubblico ministero di detrarre dalla pena da eseguire il periodo di custodia cautelare sofferto per lo stesso reato, e anche per altri reati in determinate condizioni, grazie alla fungibilità. Il presofferto riduce quindi la durata della pena che la persona deve ancora scontare.

Tabella – Dove incide il periodo sofferto all'estero

FaseNorma di riferimentoEffetto del computoChi lo applica
Processo di cognizioneArt. 722 c.p.p. e termini di custodiaRiduce il tempo residuo di custodia cautelareGiudice del procedimento
Esecuzione della penaArt. 657 c.p.p.Riduce la pena da scontarePubblico ministero dell'esecuzione
Errore di computoIncidente di esecuzioneRettifica dell'ordine di esecuzioneGiudice dell'esecuzione
Mandato d'arresto europeoLegge n. 69/2005Computo della detenzione per il mandatoAutorità italiana competente

La fungibilità permette di imputare alla pena anche periodi di custodia relativi ad altri procedimenti, purché sia soddisfatta la condizione dell'art. 657 c.p.p. sull'epoca dei fatti. Il difensore verifica la data del reato e quella della detenzione, perché la norma pone limiti temporali precisi.

E se la persona è stata consegnata con un mandato d'arresto europeo?

Quando la persona è consegnata all'Italia con un mandato d'arresto europeo, la legge n. 69 del 2005 contiene una regola analoga: il periodo di detenzione subito nello Stato di esecuzione in forza del mandato viene computato. La difesa deve acquisire i documenti dello Stato che ha eseguito il mandato.

Il computo vale anche per la fase in cui la persona era in attesa della decisione dello Stato estero. Oltre alla custodia in carcere possono contare gli arresti domiciliari o altre misure restrittive disposte dall'autorità estera, in quanto equivalenti alla custodia secondo i criteri italiani. Su questo punto serve una valutazione specifica.

Per il quadro generale del mandato si veda la pagina sulla procedura del mandato d'arresto europeo. Per i termini della custodia in Italia si può consultare quella sui termini della custodia cautelare in estradizione.

Quali documenti servono per provare il periodo estero?

La prova del periodo è documentale: servono certificati che attestino le date di arresto e di rilascio, i provvedimenti dell'autorità estera, gli atti di consegna e la corrispondenza con il Ministero della Giustizia. Per ogni periodo bisogna indicare il motivo della detenzione e il collegamento con il procedimento italiano.

I documenti stranieri richiedono traduzione e, in alcuni casi, legalizzazione o apostille. La difesa deve chiedere per tempo le certificazioni alle autorità penitenziarie e giudiziarie del Paese estero, perché le risposte possono essere lente. Una buona prassi è raccogliere anche i documenti del consolato e le comunicazioni dei familiari.

Se mancano certificati ufficiali, si possono usare altri elementi: verbali di arresto, provvedimenti di scarcerazione, ricevute, corrispondenza con il difensore locale. Il giudice valuta l'attendibilità complessiva, ma la prova ufficiale resta preferibile.

Quali casi sono dubbi o controversi?

I casi dubbi riguardano i periodi di detenzione non direttamente collegati al reato italiano, la detenzione per altri fatti nello stesso Stato, i domiciliari con permessi di uscita e le misure miste. In questi casi il computo non è automatico e va chiesto con una motivazione specifica.

Detenzione all'estero per altro reato

Se la persona è detenuta all'estero per un reato diverso da quello per cui l'Italia chiede la consegna, il periodo non si computa automaticamente. Si può discutere un'imputazione solo se esiste un collegamento, ad esempio quando la detenzione è proseguita in attesa della consegna dopo la fine della pena estera.

Arresti domiciliari e altre misure

Gli arresti domiciliari sono di regola equiparati alla custodia, anche se l'equiparazione dipende dalle concrete modalità. Misure come l'obbligo di firma o il divieto di espatrio non sono custodia e non si computano allo stesso modo. La difesa documenta le prescrizioni e il grado di limitazione della libertà.

Pena estera già scontata

Se la persona ha già scontato una pena all'estero per gli stessi fatti, il tema diventa quello del ne bis in idem e dell'eventuale scomputo di quella pena. La questione del ne bis in idem richiede un esame separato, perché il divieto può impedire un nuovo processo.

Cosa fare subito

Il momento in cui si è detenuti all'estero è quello in cui conviene iniziare a conservare le prove. Chi assiste un familiare può fare molto.

  1. Annotare la data esatta dell'arresto all'estero e il Paese.
  2. Chiedere al difensore locale copia dei provvedimenti di arresto, di convalida e di scarcerazione.
  3. Richiedere il certificato di detenzione all'amministrazione penitenziaria estera, con indicazione di inizio e fine.
  4. Conservare gli atti della consegna all'Italia, compresa la data di arrivo.
  5. Nominare un difensore italiano e consegnargli i documenti tradotti.
  6. Verificare l'ordine di esecuzione, quando la pena diventa definitiva, e controllare il presofferto.
  7. In caso di errore, proporre incidente di esecuzione senza attendere l'esecuzione della pena.

Errori da evitare

  • Dare per scontato che il pubblico ministero abbia già conteggiato tutto il periodo.
  • Non conservare i certificati esteri, difficili da riottenere dopo anni.
  • Confondere il computo con la riparazione per ingiusta detenzione.
  • Non distinguere i periodi di detenzione per fatti diversi.
  • Omettere i domiciliari all'estero dal calcolo.
  • Presentare l'istanza di computo senza date precise.

Caso pratico (esempio illustrativo)

Situazione. Un cittadino italiano viene arrestato in un Paese extra UE su richiesta dell'Italia e resta in carcere sul posto per diversi mesi in attesa della consegna. Dopo il processo in Italia viene condannato con sentenza definitiva. Nell'ordine di esecuzione il periodo estero non è conteggiato in modo completo.

Strategia difensiva. La difesa acquisisce i certificati di detenzione tradotti, ricostruisce le date e presenta istanza al pubblico ministero dell'esecuzione. In caso di diniego propone incidente di esecuzione davanti al giudice competente, indicando art. 722 e art. 657 c.p.p.

Esito possibile. L'ordine di esecuzione può essere rettificato con la riduzione della pena residua, se il giudice riconosce il collegamento con il procedimento. Resta possibile che alcuni periodi non vengano computati. Nessun risultato può essere promesso.

Quando contattare l'avvocato

Conviene farlo prima dell'esecuzione della pena, appena la sentenza diventa definitiva, o già durante la custodia per ottenere i certificati. Lo studio dell'Avv. Francesco Gargiulo si occupa di estradizione, mandato d'arresto europeo e misure cautelari. Il numero è +39 338 568 1354, anche su WhatsApp, e lo studio è reperibile di notte e nei festivi per arresti in corso. Per le conseguenze di una detenzione ingiusta si veda anche la pagina sull'ingiusta detenzione in estradizione.

In sintesi

  • Il periodo di custodia subito all'estero per ottenere la consegna alla giustizia italiana viene computato in Italia.
  • L'art. 722 c.p.p. disciplina il computo della custodia cautelare subita all'estero nell'estradizione attiva.
  • L'art. 657 c.p.p. regola lo scomputo del presofferto dalla pena da eseguire, secondo il principio di fungibilità.
  • Per il mandato d'arresto europeo la legge n. 69 del 2005 prevede un computo analogo.
  • La prova del periodo si ottiene con i certificati dello Stato estero e con gli atti della consegna.
  • Il computo incide sia sulla durata massima della custodia sia sulla pena da scontare.
  • Lo studio assiste anche di notte e nei festivi: tel. e WhatsApp +39 338 568 1354.

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Domande frequenti

La custodia scontata all'estero si sottrae dalla pena italiana?

Sì, nei casi in cui la persona sia stata detenuta all'estero in vista della consegna all'Italia o per il fatto per cui è condannata. Il periodo si scomputa dalla pena da eseguire secondo l'art. 657 c.p.p. e il principio di fungibilità, previo accertamento delle date e della causa della detenzione.

Che cosa dice l'art. 722 c.p.p.?

L'art. 722 c.p.p. disciplina il computo della custodia cautelare subita all'estero in esecuzione di una domanda di estradizione presentata dall'Italia. Il periodo viene considerato come custodia sofferta in Italia, anche ai fini dei termini di durata massima, secondo le regole del codice.

Chi decide sul computo della custodia sofferta all'estero?

Se la pena è già definitiva, decide il pubblico ministero dell'esecuzione con l'ordine di esecuzione, e la difesa può rivolgersi al giudice dell'esecuzione in caso di errore. Durante il processo, il giudice che procede considera il periodo ai fini dei termini di custodia cautelare.

Come si prova la detenzione all'estero?

Si prova con certificati dell'autorità estera che attestino le date di arresto e di rilascio, con i provvedimenti dell'autorità giudiziaria straniera, con gli atti della consegna e con le comunicazioni del Ministero della Giustizia. La difesa deve chiedere i documenti tradotti e, se serve, legalizzati.

Vale anche la detenzione per un altro reato scontata all'estero?

Dipende. Il computo riguarda la custodia subita per il fatto per cui si procede o per la consegna. La detenzione all'estero per fatti diversi non si scomputa automaticamente. La fungibilità ha limiti e la difesa deve dimostrare il collegamento con il titolo esecutivo italiano.

I domiciliari all'estero valgono come custodia?

Le misure non carcerarie possono essere computate in determinate ipotesi, con equiparazione che dipende dalla natura della misura e dalla legge applicabile. Gli arresti domiciliari vengono di regola considerati custodia, mentre le semplici limitazioni di libertà richiedono un esame specifico.

Che differenza c'è con la riparazione per ingiusta detenzione?

Il computo riduce la pena o i termini di custodia quando la detenzione è collegata al reato per cui si è condannati. La riparazione per ingiusta detenzione è invece un indennizzo spettante a chi è stato detenuto e poi assolto o prosciolto. Sono rimedi distinti con presupposti e giudici diversi.

Fonti normative e istituzionali

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