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Mandato d'arresto europeo

Doppia difesa nel mandato arresto europeo: due avvocati, due Stati

Due avvocati, due Stati

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A cura dell'Avv. Francesco Gargiulo · Aggiornato il · 2523 parole

Risposta breve

La persona arrestata in Italia in base a un mandato d'arresto europeo ha diritto di nominare un difensore anche nello Stato emittente, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2013/48/UE. Il secondo avvocato assiste il difensore italiano fornendo informazioni sul fascicolo e sul processo estero, mentre la Corte d'Appello italiana decide sulla consegna.

Doppia difesa nel mandato arresto europeo: due avvocati, due Stati: i passi da seguire in sintesi
I passi da seguire: Doppia difesa nel mandato arresto europeo: due avvocati, due Stati
Indice della pagina
  1. Che cos'è la doppia difesa nel mandato d'arresto europeo?
  2. Su quale base giuridica si fonda il diritto al secondo difensore?
  3. Quali compiti hanno i due difensori?
  4. Come si coordinano l'avvocato italiano e quello dello Stato emittente?
  5. Quali informazioni chiedere allo Stato emittente?
  6. Come si finanzia il secondo difensore e quando spetta il patrocinio a spese dello Stato?
  7. Che cosa cambia se il MAE segue un processo in assenza?
  8. Cosa fare subito dopo l'arresto con un MAE?
  9. Errori da evitare nella doppia difesa
  10. Caso pratico (esempio illustrativo)
  11. Quando contattare l'avvocato

La doppia difesa nel mandato d'arresto europeo è la scelta di affiancare al difensore che assiste in Italia un secondo avvocato nello Stato che ha emesso il mandato. Il primo segue la procedura di consegna davanti alla Corte d'Appello, il secondo conosce il fascicolo estero e il processo di merito. L'articolo 10 della direttiva 2013/48/UE riconosce questo diritto alla persona arrestata in forza di un MAE.

Che cos'è la doppia difesa nel mandato d'arresto europeo?

La doppia difesa è l'assistenza simultanea di due avvocati: uno nello Stato di esecuzione, l'Italia, e uno nello Stato emittente. Il primo difende la persona nel procedimento di consegna, il secondo la informa sul procedimento penale che ha dato origine al mandato e sulle conseguenze di una eventuale consegna.

Il mandato d'arresto europeo mette in contatto due ordinamenti, ma ciascuno decide solo la propria parte. La Corte d'Appello italiana non giudica se la persona è colpevole: controlla che il mandato sia regolare, che non ricorra un motivo di rifiuto e che i diritti fondamentali siano rispettati. Il giudice dello Stato emittente, invece, deciderà sul merito dell'accusa o sull'esecuzione della pena.

Per questo un solo difensore, per quanto attento, difficilmente riesce a coprire entrambi i piani. Il difensore italiano conosce la legge 22 aprile 2005 n. 69, come riformata dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10, e le prassi della Corte d'Appello. Il difensore estero conosce il codice di procedura, i termini e le prassi di quel Paese. La somma delle due conoscenze serve a costruire una difesa coerente.

Su quale base giuridica si fonda il diritto al secondo difensore?

Il diritto è previsto dall'articolo 10 della direttiva 2013/48/UE, che riguarda il diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di MAE è disciplinato dalla direttiva 2016/1919.

La direttiva impone agli Stati di informare la persona arrestata che può nominare un difensore anche nello Stato emittente. Questo difensore ha una funzione precisa: assistere il difensore dello Stato di esecuzione, fornendogli informazioni e consigli, in modo che la persona possa esercitare effettivamente i diritti previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI.

Lo Stato di esecuzione deve inoltre informare senza ritardo l'autorità competente dello Stato emittente, se la persona lo chiede, affinché sia agevolato il contatto con il difensore estero. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 47 e 48, e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 6, rafforzano il principio generale del diritto di difesa effettiva.

Quali compiti hanno i due difensori?

I due difensori hanno compiti diversi e complementari. Il difensore italiano agisce in Corte d'Appello e in Cassazione; il difensore dello Stato emittente fornisce dati sul procedimento estero, sulla pena prevista e sulle condizioni di detenzione e di processo che attendono la persona.

Tabella – ripartizione dei compiti tra i due difensori

AspettoDifensore in ItaliaDifensore nello Stato emittente
Sede dell'attivitàCorte d'Appello e Corte di cassazioneAutorità giudiziaria dello Stato emittente
Oggetto principaleRegolarità del mandato, motivi di rifiuto, misure cautelariStato del procedimento, pena prevista, rimedi interni
Atti tipiciMemorie, istanze, ricorso per cassazionePareri, copia degli atti, contatti con il giudice
Rapporto con la personaAssiste in udienza e dopo l'arrestoInforma sulle conseguenze della consegna
Termini rilevanti60 giorni più 30 per la decisione, 10 per la consegnaTermini processuali dello Stato emittente

La tabella mostra che i ruoli non si sovrappongono. Il difensore estero non decide la strategia davanti alla Corte d'Appello, ma la informa con elementi che solo lui può reperire.

Come si coordinano l'avvocato italiano e quello dello Stato emittente?

Il coordinamento si svolge con scambi rapidi di documenti, un calendario condiviso dei termini e una strategia comune sulle questioni da sollevare. Il difensore italiano guida la procedura di consegna, mentre il difensore estero risponde alle richieste di informazioni e verifica lo stato del fascicolo.

In pratica il lavoro comune parte da una verifica del mandato: dati identificativi, reati contestati, pena massima o pena già inflitta, esistenza di una decisione definitiva. Il difensore estero accerta se il procedimento è ancora in fase di indagine o se è già arrivato a una sentenza. Il difensore italiano usa questi dati per valutare i motivi di rifiuto previsti dalla legge 69 del 2005.

Un secondo punto di coordinamento riguarda la lingua. Gli atti del procedimento estero sono redatti nella lingua dello Stato emittente, e la persona ha diritto all'assistenza di un interprete e alla traduzione degli atti essenziali. Il difensore estero può aiutare a individuare quali documenti siano rilevanti e quali non servano alla decisione sulla consegna.

Resta infine il tema della riservatezza. I due difensori si scambiano informazioni coperte dal segreto professionale, e la persona deve autorizzarli esplicitamente. Lo studio raccoglie questa autorizzazione per iscritto prima di qualunque scambio con il collega estero.

Quali informazioni chiedere allo Stato emittente?

Allo Stato emittente si chiedono informazioni sul reato, sulla fase del procedimento, sulle condizioni di detenzione e sulle garanzie processuali. La Corte d'Appello può domandarle direttamente all'autorità emittente, e la difesa può sollecitare questa richiesta con un'istanza motivata.

Il canale ufficiale è quello delle informazioni complementari, descritto nella pagina dedicata alle informazioni complementari nel MAE. Il difensore estero può preparare la risposta dello Stato emittente fornendo ai magistrati dati precisi, oppure segnalare alla difesa italiana lacune e contraddizioni del mandato.

Le domande più frequenti riguardano quattro temi:

  • la data e il contenuto della decisione su cui si fonda il mandato;
  • la pena prevista e quella che resterebbe da espiare;
  • l'istituto in cui la persona sarebbe detenuta e le condizioni di detenzione;
  • la possibilità di impugnare la decisione o di ottenere un nuovo processo.

Su quest'ultimo punto la verifica è decisiva. Se lo Stato emittente è un Paese dell'Unione, la Corte di giustizia ha elaborato, con la sentenza Aranyosi e Căldăraru (C-404/15 e C-659/15 PPU, 2016), una verifica in due fasi sulle condizioni detentive. La difesa italiana può invocarla solo se ha prove concrete, e il difensore estero spesso è l'unico in grado di procurarle.

Come si finanzia il secondo difensore e quando spetta il patrocinio a spese dello Stato?

Il secondo difensore è pagato di regola dalla persona interessata. La direttiva 2016/1919 prevede però che gli Stati assicurino il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di MAE, anche per il difensore dello Stato emittente, se la persona non dispone di mezzi sufficienti.

Le condizioni economiche e le modalità di richiesta dipendono dalla legge dello Stato emittente, perciò vanno verificate caso per caso. Per l'assistenza in Italia valgono invece le regole italiane, descritte nella pagina sul gratuito patrocinio in materia di estradizione.

Il compenso del difensore estero è concordato direttamente tra lui e la persona, con un incarico scritto. Conviene chiedere in anticipo un preventivo che indichi le attività comprese e i costi di eventuali traduzioni. In presenza di un difensore d'ufficio già nominato in Italia, la persona resta libera di sostituirlo con un difensore di fiducia in qualunque momento, come spiegato nella pagina sulla nomina del difensore di fiducia.

Che cosa cambia se il MAE segue un processo in assenza?

Se il mandato segue una condanna pronunciata in assenza della persona, la Corte d'Appello deve verificare se il processo ha rispettato il diritto di difesa. La decisione quadro 2002/584/GAI, all'articolo 4 bis, elenca i casi in cui la consegna è comunque ammessa e quelli in cui occorre una garanzia dallo Stato emittente.

Le ipotesi principali sono tre: la persona è stata citata in tempo utile e informata delle conseguenze dell'assenza; ha nominato un difensore che l'ha rappresentata; oppure ha diritto a un nuovo processo o a un appello in cui rivalutare il merito. Se nessuna condizione ricorre, la consegna può essere subordinata alla garanzia di un nuovo giudizio.

In questa ipotesi la doppia difesa è particolarmente utile. Il difensore estero può accertare come siano avvenute le notifiche, se la persona abbia mai ricevuto l'atto, quali rimedi esistano nell'ordinamento di quel Paese e in quali termini. Il difensore italiano trasforma questi elementi in eccezioni precise. Un approfondimento sul tema è nella pagina sull'estradizione e contumacia nello Stato richiedente.

Cosa fare subito dopo l'arresto con un MAE?

Dopo l'arresto occorre agire nelle prime ore: la libertà personale dipende dall'udienza di convalida e dalla decisione della Corte d'Appello, che si svolgono con tempi molto brevi. Le prime decisioni riguardano la nomina del difensore italiano e la scelta del difensore estero.

  1. Chiedere di parlare con un avvocato di fiducia prima di rendere dichiarazioni sul merito.
  2. Farsi consegnare e leggere il mandato d'arresto europeo, con traduzione in una lingua comprensibile.
  3. Dichiarare all'autorità che si desidera nominare anche un difensore nello Stato emittente.
  4. Indicare un familiare da avvisare e, se serve, il consolato del proprio Paese.
  5. Conservare ogni documento sul procedimento estero: citazioni, notifiche, sentenze, comunicazioni dei difensori.
  6. Autorizzare per iscritto lo scambio di informazioni tra il difensore italiano e quello estero.
  7. Non acconsentire alla consegna semplificata senza aver compreso le conseguenze.
  8. Segnare i termini: 60 giorni più 30 per la decisione e 10 per la consegna dopo la decisione definitiva.

Sulla procedura generale è utile la pagina sul mandato d'arresto europeo e la difesa.

Errori da evitare nella doppia difesa

Gli errori più frequenti nascono da una cattiva comunicazione tra i due fronti o da scelte prese senza una visione d'insieme. Un singolo atto sbagliato, come un consenso alla consegna dato troppo presto, può precludere strade che erano aperte.

  • Nominare il difensore estero senza coordinarlo con quello italiano, con il rischio di strategie contrastanti.
  • Rendere dichiarazioni sul merito dell'accusa davanti alla Corte d'Appello, che non decide sulla colpevolezza.
  • Consentire alla consegna semplificata senza aver ricevuto informazioni sulla pena e sulle condizioni detentive.
  • Affidarsi a traduzioni informali degli atti, anziché chiedere traduzioni ufficiali.
  • Lasciare passare i termini del MAE aspettando risposte dallo Stato emittente.
  • Ignorare che il consenso alla consegna, una volta dato, è di regola irrevocabile.
  • Contattare direttamente il giudice estero senza il difensore.

Per chi risiede in Italia, il quadro è completato dalla pagina sulla consegna per MAE di chi risiede in Italia.

Caso pratico (esempio illustrativo)

Situazione. Un cittadino italiano viene fermato in aeroporto per un mandato d'arresto europeo emesso da un altro Stato dell'Unione. Il mandato segue una condanna pronunciata in sua assenza. L'uomo dice di non aver mai ricevuto la citazione, perché si era trasferito in Italia da tempo.

Strategia difensiva. Il difensore italiano si oppone alla consegna davanti alla Corte d'Appello, eccependo l'assenza di prova della notifica. Il difensore dello Stato emittente, nominato il giorno successivo, ottiene copia degli atti, verifica gli indirizzi risultanti e accerta se esista un rimedio per ottenere un nuovo processo. Sulla base di queste informazioni la difesa chiede alla Corte di domandare una garanzia di nuovo giudizio.

Esito possibile. La Corte d'Appello può subordinare la consegna alla garanzia di un nuovo processo, oppure rifiutarla se la garanzia manca o è insufficiente. L'esito dipende dalle prove disponibili e dalle risposte dello Stato emittente, e non può essere anticipato.

Quando contattare l'avvocato

È opportuno contattare l'avvocato appena si viene a sapere dell'esistenza di un mandato d'arresto europeo, e in ogni caso nelle ore successive a un fermo. La doppia difesa funziona se i due difensori hanno tempo di lavorare sul fascicolo prima dell'udienza.

L'Avv. Francesco Gargiulo assiste persone raggiunte da mandati d'arresto europeo e coordina il lavoro con difensori degli altri Stati dell'Unione. Si può telefonare o scrivere su WhatsApp al numero +39 338 568 1354, anche di notte e nei festivi, quando l'arresto è in corso. Le sedi dello studio sono a Napoli, Roma e Milano. La prima valutazione chiarisce quali atti servono, quali termini corrono e se convenga nominare subito il difensore nello Stato emittente.

In sintesi

  • Il MAE prevede due fronti distinti: la procedura di consegna in Italia e il procedimento di merito nello Stato emittente.
  • L'articolo 10 della direttiva 2013/48/UE riconosce il diritto di nominare un difensore anche nello Stato emittente.
  • Il difensore estero informa e consiglia, ma non sostituisce il difensore che assiste davanti alla Corte d'Appello italiana.
  • La direttiva 2016/1919 estende il patrocinio a spese dello Stato ai procedimenti di mandato d'arresto europeo.
  • Il coordinamento tra i due avvocati riguarda atti, termini, informazioni complementari e strategia sulle garanzie.
  • Il MAE emesso dopo un processo in assenza richiede verifiche mirate sulla notifica e sul diritto a un nuovo giudizio.
  • Chi viene fermato può chiamare subito lo studio, anche di notte e nei festivi, al numero +39 338 568 1354.

Arresto, mandato o richiesta di estradizione in corso? Ogni ora conta: termini di convalida, udienze e ricorsi sono brevi. Chiami o scriva all'Avv. Francesco Gargiulo: +39 338 568 1354 · WhatsApp · gargiulo.avvfrancesco@yahoo.it.

Domande frequenti

Posso avere un avvocato anche nel Paese che ha emesso il mandato d'arresto europeo?

Sì. L'articolo 10 della direttiva 2013/48/UE riconosce alla persona arrestata il diritto di nominare un difensore nello Stato emittente, con il compito di assistere il difensore dello Stato di esecuzione. L'autorità italiana deve informare la persona di questo diritto e, su richiesta, agevolare il contatto con il difensore estero.

Il difensore dello Stato emittente può partecipare all'udienza in Corte d'Appello?

Il suo ruolo è di assistenza al difensore italiano, non di sostituzione. Può fornire informazioni, documenti e pareri sul procedimento estero. La partecipazione diretta all'udienza dipende dalle regole processuali interne e dalle decisioni della Corte d'Appello, quindi va valutata caso per caso insieme al difensore italiano.

Chi paga il secondo avvocato nel mandato d'arresto europeo?

Di regola lo paga la persona interessata. La direttiva 2016/1919 prevede però l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di MAE, anche per il difensore dello Stato emittente, se ricorrono i requisiti economici. La disciplina concreta dipende dalla legge nazionale dello Stato emittente, che va verificata.

Che cosa succede se il mandato d'arresto europeo segue un processo in assenza?

La Corte d'Appello deve verificare se la persona è stata citata regolarmente o, in alternativa, se ha diritto a un nuovo processo con possibilità di difendersi. Se mancano queste condizioni, la consegna può essere subordinata a una garanzia dello Stato emittente oppure rifiutata, secondo la legge 69 del 2005 e la decisione quadro.

Quanto tempo ho per scegliere il difensore nello Stato emittente?

Non esiste un termine autonomo per la nomina, ma i tempi del MAE sono stretti: la decisione definitiva è attesa di regola entro 60 giorni dall'arresto, prorogabili di 30. Conviene quindi nominare il secondo difensore nei primi giorni, così da raccogliere in tempo le informazioni utili all'udienza.

Come trovo un avvocato nello Stato che ha emesso il mandato d'arresto?

Può indicarlo la persona arrestata, un familiare oppure il difensore italiano, che di solito ha contatti con colleghi dello Stato emittente. Le autorità italiane possono anche agevolare i contatti, su richiesta. Conviene scegliere un professionista che conosca il giudice e la fase del procedimento in cui il MAE è stato emesso.

Fonti normative e istituzionali

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