Risposta breve
L'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta l'allontanamento, l'espulsione e l'estradizione verso uno Stato in cui esista un rischio serio di pena di morte, tortura o altre pene o trattamenti inumani o degradanti. In Italia la Corte d'Appello deve applicarlo quando decide su un mandato d'arresto europeo o su una domanda di estradizione.
Indice della pagina
- Che cosa stabilisce esattamente l'articolo 19 della Carta?
- Quando l'articolo 19 si applica a un'estradizione?
- Divieto di espulsione e trattamento inumano: che cosa tutela la norma?
- Come si prova il rischio reale?
- Come si collega l'articolo 19 agli articoli 4 e 47 della Carta?
- Che ruolo hanno le garanzie diplomatiche?
- Cosa fare subito
- Errori da evitare
- Caso pratico (esempio illustrativo)
- Quando contattare l'avvocato
L'articolo 19 della Carta UE, applicato all'estradizione, impedisce a un giudice italiano di consegnare una persona a un altro Stato quando esiste un rischio serio che subisca la pena di morte, la tortura o un trattamento inumano o degradante. Il divieto opera sia nel mandato d'arresto europeo sia, con presupposti propri, nelle domande di Stati terzi, e va dedotto dalla difesa con elementi precisi.
Che cosa stabilisce esattamente l'articolo 19 della Carta?
L'articolo 19 è composto da due paragrafi. Il primo vieta le espulsioni collettive. Il secondo stabilisce che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esista un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
Per l'estradizione conta il paragrafo 2. La disposizione codifica nel diritto dell'Unione un principio che la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva già affermato con Soering c. Regno Unito (1989) e con Saadi c. Italia (Grande Camera, 2008). Le spiegazioni ufficiali della Carta richiamano espressamente quella giurisprudenza, ed è per questo che la portata dell'articolo 19 non può essere inferiore a quella dell'articolo 3 della CEDU.
Quando l'articolo 19 si applica a un'estradizione?
La Carta vincola gli Stati membri solo quando attuano il diritto dell'Unione. Nel mandato d'arresto europeo, regolato dalla decisione quadro 2002/584/GAI e in Italia dalla legge n. 69 del 2005 come riformata dal d.lgs. n. 10 del 2021, l'Italia attua il diritto UE e la Carta si applica direttamente.
Nelle estradizioni verso Paesi terzi la situazione è più sfumata. Quando l'Italia estrada un cittadino dell'Unione, la Corte di giustizia ha affermato nel caso Petruhhin (C-182/15, 2016) che lo Stato deve tutelare i diritti del cittadino UE che ha esercitato la libertà di circolazione. In ogni altro caso il divieto di consegnare verso un rischio di tortura o pena capitale opera comunque per via costituzionale e convenzionale, come spiega la pagina sulla violazione dell'articolo 3 CEDU nell'estradizione.
Divieto di espulsione e trattamento inumano: che cosa tutela la norma?
Il divieto copre tre situazioni distinte, che la difesa deve tenere separate perché richiedono prove diverse. La prima è la pena di morte, che si dimostra con la legge dello Stato richiedente e con la prassi applicativa. La seconda è la tortura, che si dimostra con rapporti indipendenti e con il profilo della persona. La terza è il trattamento inumano o degradante, che include condizioni di detenzione indegne.
Il divieto non dipende dalla condotta della persona. La Saadi c. Italia chiarisce che anche un sospetto di terrorismo non può essere consegnato verso un rischio reale di maltrattamenti, perché la protezione è assoluta. La gravità del reato non entra nel bilanciamento e non attenua l'obbligo del giudice.
Come si prova il rischio reale?
Il rischio si prova con informazioni oggettive, attendibili, precise e adeguatamente aggiornate. La Corte di giustizia lo ha precisato nel caso Aranyosi e Căldăraru (C-404/15 e C-659/15 PPU, 2016) in tema di condizioni detentive, e il criterio è stato esteso per analogia alle altre violazioni dell'articolo 4 della Carta.
Tabella – Elementi di prova utili per dimostrare il rischio
| Tipo di rischio | Fonti documentali | Elemento individuale | Autorità che valuta |
|---|---|---|---|
| Pena di morte | Codice penale e prassi dello Stato richiedente | Reato per cui la pena è prevista | Corte d'Appello |
| Tortura | Relazioni dei comitati ONU e di organismi indipendenti | Appartenenza politica, etnica o religiosa | Corte d'Appello |
| Trattamento inumano | Rapporti sul singolo istituto di pena | Età, salute, regime di detenzione previsto | Corte d'Appello |
| Mancanza di rimedi | Pronunce della Corte EDU contro lo Stato | Assenza di un giudice indipendente | Corte d'Appello e Cassazione |
Gli elementi generali non bastano da soli. La difesa deve collegarli alla persona assistita, perché il giudice deve accertare un rischio individuale e non una mera situazione di criticità del sistema.
Come si collega l'articolo 19 agli articoli 4 e 47 della Carta?
L'articolo 4 della Carta fornisce il contenuto del divieto, l'articolo 19 ne fissa la conseguenza sull'allontanamento e l'articolo 47 assicura che la persona possa ottenere un controllo giurisdizionale effettivo. Nel caso LM/Celmer (C-216/18 PPU, 2018) la Corte di giustizia ha aggiunto che un difetto di indipendenza della magistratura può sospendere la consegna.
La tutela dell'articolo 47 serve a evitare che il rischio resti solo teorico. Se lo Stato richiedente non offre un giudice imparziale, il divieto di trattamenti inumani non può essere verificato dopo la consegna. Il tema è sviluppato nella pagina sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Che ruolo hanno le garanzie diplomatiche?
Le garanzie fornite dallo Stato richiedente possono ridurre il rischio, ma non lo cancellano per definizione. Nel caso Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (2012) la Corte EDU ha indicato i criteri: specificità dell'impegno, autorità che lo assume, possibilità di verifica e storia dei rapporti tra i due Stati.
La difesa contesta le garanzie quando sono formulate in modo generico, quando non prevedono visite di controllo o quando provengono da un organo privo di potere sull'amministrazione penitenziaria. Una garanzia in forma di promessa verbale non è un elemento su cui il giudice possa fondare la consegna, e un impegno già violato in precedenti occasioni perde credibilità.
Cosa fare subito
La prima settimana dopo l'arresto o la notifica decide l'impostazione della difesa. Questi passi vanno compiuti in ordine, senza attendere l'udienza.
- Nominare un difensore di fiducia e consegnargli tutti gli atti ricevuti, compreso il mandato o la domanda di estradizione.
- Raccogliere i documenti personali che mostrano il profilo di rischio: origine, convinzioni, precedenti rapporti con le autorità dello Stato richiedente.
- Individuare le fonti internazionali sulle condizioni del Paese e, se noto, dell'istituto di pena di destinazione.
- Far tradurre e certificare i documenti stranieri che servono come prova.
- Chiedere alla Corte d'Appello di acquisire informazioni complementari sul regime detentivo previsto.
- Preparare memorie scritte prima dell'udienza, con l'eccezione fondata sull'articolo 19 formulata in modo specifico.
- Valutare con il difensore, nei casi di urgenza estrema, il ricorso alla Corte EDU con richiesta di misura provvisoria.
Errori da evitare
Alcune scelte compromettono la difesa già nelle prime ore e sono difficili da correggere dopo.
- Affermare il rischio in modo generico senza documenti: il giudice lo considera una deduzione non provata.
- Rilasciare dichiarazioni sul fatto contestato senza il difensore, che possono essere usate nel merito.
- Attendere l'udienza per cercare le prove sulle condizioni di detenzione.
- Presentare documenti stranieri non tradotti, che il giudice non può valutare.
- Confondere l'articolo 19 con il rifiuto per motivi politici: sono motivi distinti, con presupposti diversi, trattati nella pagina sul rifiuto dell'estradizione per motivi politici.
- Rinunciare al ricorso per cassazione perché si ritiene la questione già decisa dalla Corte d'Appello.
Caso pratico (esempio illustrativo)
Situazione. Un cittadino italiano residente in Italia viene arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso da uno Stato membro per un reato di natura economica. La famiglia riferisce che nell'istituto di pena indicato i detenuti dispongono di uno spazio molto ridotto e che alcuni sono stati aggrediti da altri reclusi senza intervento del personale.
Strategia difensiva. Il difensore deposita davanti alla Corte d'Appello i rapporti di organismi indipendenti sull'istituto, le pronunce europee rilevanti e un atto che collega quei dati alla posizione della persona. Chiede che la Corte domandi all'autorità emittente informazioni sul luogo di detenzione, sullo spazio personale e sulle misure di tutela, fissando un termine.
Esito possibile. Se le informazioni dissipano il dubbio, la Corte può disporre la consegna. Se il rischio resta, può rifiutarla o sospenderla. L'esito dipende dalle prove e dalle risposte ricevute e non può essere promesso in anticipo.
Quando contattare l'avvocato
L'eccezione fondata sull'articolo 19 richiede documenti e tempi, e i termini della procedura sono brevi. Conviene chiamare appena si ha notizia di un arresto, di un mandato o di una Red Notice. L'Avv. Francesco Gargiulo assiste in procedimenti di estradizione e di consegna europea, anche con interventi in fase urgente, e fornisce una prima valutazione degli atti.
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In sintesi
- L'articolo 19, paragrafo 2, della Carta vieta di estradare una persona verso uno Stato in cui rischia la pena di morte, la tortura o trattamenti inumani.
- La norma si applica quando l'Italia agisce nell'ambito del diritto dell'Unione, ad esempio nell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo.
- Il divieto è assoluto e non ammette bilanciamenti con la gravità del reato contestato.
- Il rischio deve essere reale, concreto e documentato con fonti oggettive e aggiornate.
- L'articolo 19 si legge insieme agli articoli 4 e 47 della Carta e all'articolo 3 della CEDU.
- La difesa deve proporre l'eccezione davanti alla Corte d'Appello e, se necessario, in Cassazione.
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Domande frequenti
L'articolo 19 della Carta UE vale anche per le estradizioni verso Paesi fuori dall'Unione?
Sì, quando la procedura rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Per le estradizioni puramente nazionali verso Stati terzi il divieto discende comunque dalla Costituzione, dall'articolo 698 del codice di procedura penale e dall'articolo 3 della CEDU, che producono un risultato quasi identico.
Basta dire che nel Paese richiedente si pratica la tortura per bloccare la consegna?
No. Occorre dimostrare un rischio reale e individuale con elementi oggettivi, attendibili e aggiornati: rapporti di organismi internazionali, sentenze, relazioni dei comitati ONU, documentazione sul singolo carcere e sul profilo personale della persona richiesta. Un'affermazione generica non è sufficiente.
Chi applica l'articolo 19 in Italia?
Lo applica la Corte d'Appello competente per territorio, che decide sulla consegna con il controllo di legittimità della Corte di cassazione. Nell'estradizione verso Stati terzi interviene poi il Ministro della Giustizia, che non può comunque consegnare la persona se la Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni.
Le garanzie fornite dallo Stato richiedente eliminano il rischio?
Non automaticamente. Le assicurazioni devono essere specifiche, provenire da un'autorità in grado di imporle e consentire un controllo effettivo dopo la consegna. La giurisprudenza europea le valuta caso per caso e le respinge se generiche o se lo Stato ha già violato impegni analoghi.
Che differenza c'è tra articolo 19 e articolo 4 della Carta?
L'articolo 4 vieta in assoluto la tortura e i trattamenti inumani commessi o tollerati dalle autorità dell'Unione e degli Stati che applicano il diritto UE. L'articolo 19 ne trae la conseguenza specifica per l'allontanamento: vieta di trasferire una persona dove quel rischio è concreto.
Si può invocare l'articolo 19 anche dopo la decisione della Corte d'Appello?
Sì, con il ricorso per cassazione per violazione di legge, entro i termini previsti dalla procedura applicabile. Se emergono fatti nuovi gravi prima della consegna, la difesa può chiedere informazioni complementari, un nuovo esame o, nei casi estremi, una misura provvisoria alla Corte EDU.
Fonti normative e istituzionali
Approfondimenti collegati
- Avvocato per il mandato di arresto europeo
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- Estradizione, CEDU e tutela dei diritti fondamentali
